Abbiamo raccolto le vostre domande da porre al nostro notaio di fiducia, che ha avuto il piacere di rispondervi qui;
leggi queste righe o guarda i nostri mini video per avere tutte le risposte che cerchi nell'ambito della compravendita immobiliare!
I documenti principali per la vendita sono questi:
Le spese per comprare casa sono diverse se acquisti da un privato o dalla ditta costruttrice.
Se compri da un privato, le imposte di registro, ipotecaria e catastale, vengono versate da te acquirente a me notaio ed io le verserò, a mia volta, all’Agenzia delle Entrate in sede di registrazione.
Se compri senza le agevolazioni prima casa, pagherai un'imposta di registro del 9%, più l'Imposta ipotecaria e l'Imposta catastale.
Se invece compri con le agevolazioni prima casa, pagherai un'imposta di registro del 2%, più l'Imposta ipotecaria e l'Imposta catastale.
Diversamente, se compri direttamente dalla ditta costruttrice, dovrai aggiungere al prezzo pattuito l' IVA, che viene corrisposta alla società venditrice.
Se compri senza le agevolazioni prima casa, pagherai l'iva al 10 %, più le imposte di registro, ipotecaria e catastale.
Se invece compri con le agevolazioni prima casa, pagherai l'iva al 4 %, più le imposte di registro, ipotecaria e catastale.
Innanzitutto non c’è nessuna norma che vieti di vendere una casa ricevuta in donazione.
Il problema della vendita non si pone se sono passati almeno 20 anni dall’atto di donazione o 10 anni dalla morte del donante.
Se invece non è così, incontrerai questo problema.
Per legge, ai coniugi e ai figli del defunto spetta una quota di eredità, detta quota di legittima: questo significa che, se gli eredi non ricevono la quota di legittima a loro spettante, possono contestare la donazione per ottenere quanto atteso.
La soluzione più semplice per vendere una casa ricevuta in donazione, è quindi quella di far firmare agli eredi un atto di rinuncia a contestare la donazione del bene.
Una volta ottenuta la rinuncia sarà possibile procedere con la vendita della casa senza il timore di incorrere in future rivendicazioni.
Un’altra soluzione è quella di uno scioglimento consensuale della donazione.
Una volta che l’atto di donazione risulta annullato, il precedente proprietario tornerà in possesso dell’immobile e potrà metterlo in vendita senza alcun rischio.
Se il venditore ha bisogno di continuare ad abitare la casa che ha venduto in attesa di poter entrare nella sua nuova abitazione, la consegna delle chiavi può avvenire anche dopo che sia stato stipulato il rogito notarile. In questo caso le parti dovranno concordare con precisione la data entro la quale la consegna dovrà avere luogo. A tutela dell'acquirente, consiglio di prevedere una penale in denaro a carico del venditore per ogni giorno di ritardo nella consegna, che normalmente è pari ad euro 100,00.
Se vendi un'abitazione che hai comprato con le agevolazioni prima casa e ne acquisti un'altra avente gli stessi requisiti, hai diritto a un credito d'imposta, che è pari all’imposta di registro o all’Iva che hai pagato per il primo acquisto. Questo credito puoi utilizzarlo per la diminuzione dell'imposta di registro dovuta per il nuovo acquisto; mi raccomando, se intendi utilizzare il credito d’imposta devi comunicarlo al notaio al momento dell'atto. Ti faccio un esempio pratico: hai comprato una prima casa e hai pagato 1.000 euro di imposta di registro. La vendi e compri un’altra casa, per la quale dovresti pagare 1.700 euro di imposta di registro. In questo caso puoi usare 1.000 euro di credito di imposta in compensazione, ma devi aggiungere 700 euro per il nuovo acquisto.
Il certificato di agibilità o abitabilità non è nient'altro che un'attestazione da parte del Comune che dichiara la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico degli edifici e degli impianti tecnologici in essi installati.
Il certificato di agibilità,deve essere presentato per:
Per gli immobili costruiti prima del primo settembre 1967, data di entrata in vigore della cosiddetta Legge Ponte, non sussiste l'obbligo di questo certificato, a patto che non siano state fatte delle modifiche edilizie successive a tale data.
Per gli immobili costruiti dopo il primo settembre 1967, invece, sussiste l'obbligo del certificato.
Attenzione però: il certificato di agibilità non è obbligatorio ai fini della compravendita, ma ogni situazione và valutata caso per caso.
Il mio consiglio è quello di affidarti al tuo Notaio di tua fiducia, che saprà spiegarti nel dettaglio la situazione urbanistica legata alla casa che devi vendere o comprare.